(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale 
                        8 gennaio 2004, n. 1 
 
  1. L'art. 41 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme  per
la realizzazione del sistema  regionale  integrato  di  interventi  e
servizi sociali e riordino  della  legislazione  di  riferimento)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 41 (Attivita' di  promozione  regionale).  -  1.  La  regione
riconosce e sostiene le famiglie quali soggetti fondamentali  per  la
formazione e la cura delle persone  e  quale  ambito  di  riferimento
unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione,  lo
sviluppo culturale e  la  sicurezza  sociale  di  ciascuno  dei  suoi
componenti, in attuazione dei principi stabiliti dagli  articoli:  2,
3, 29, 30, 31  e  37  della  Costituzione.  La  regione  sostiene  la
genitorialita'  e  promuove  la  natalita'  anche  con  strumenti  di
sostegno delle politiche familiari. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  regione  sostiene
politiche  specifiche  mirate   a   favorire   l'assolvimento   delle
responsabilita' familiari, a rafforzare i legami familiari  e  quelli
tra le famiglie, a creare reti locali di solidarieta', a  individuare
precocemente le situazioni  di  disagio  dei  nuclei  familiari,  con
particolare riguardo all'interculturalita' e all'integrazione. 
  3. La regione persegue un ruolo di  coordinamento  delle  politiche
settoriali al fine di realizzare un sistema piu' ampio e integrato di
politiche strutturali a sostegno delle famiglie, della genitorialita'
e della natalita'. 
  4. La regione  promuove  il  coinvolgimento,  nella  definizione  e
nell'implementazione   delle   politiche   familiari,   del   sistema
scolastico territoriale di  ogni  ordine  e  grado,  con  particolare
attenzione  ai  micro-nidi,   ai   nidi   d'infanzia,   alle   scuole
dell'infanzia e alle ludoteche. 
  5.  In  attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta'  verticale  e
orizzontale  la  regione  e  gli  enti  locali,  con  l'obiettivo  di
rafforzare  la  coesione  sociale  dei   territori,   promuovono   il
coinvolgimento   e   la    valorizzazione    del    terzo    settore,
dell'associazionismo familiare e degli operatori  economici,  nonche'
la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze
di autorganizzazione.».